Si osserva che «il principio dell’equo compenso, come codificato dal novellato art. 8, comma 2, del Codice, non consente alle SA di introdurre meccanismi volti ad aggirarne l’applicazione attraverso la previsione di criteri di valutazione che incentivano gli operatori economici ad offrire servizi aggiuntivi gratuiti per aggiudicarsi la gara.



