La questione era quella degli incarichi diretti agli istituti universitari.
«Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (D.Lgs. 50/2016, art 111, comma 1, ultimo periodo, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017).
La previsione contrasta con il principio di concorrenza in quanto non si tratta di un’esecuzione in house, mancando l’interesse pubblico comune. Si tratta di un vero e proprio contratto a titolo oneroso affidato a terzi, dissimulato sotto le sembianze di «intesa o convenzione».



