Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE IL PATROCINIO IN GIUDIZIO SECONDO L’ANAC, CON LE LINEE GUIDA N. 12

Dalle linee guida n. 12: «l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi)».


Cioè: sarebbe anzitutto una figura del codice civile e quindi non sarebbe un pubblico appalto di servizio. Anzi no: rientrando nell’art. 17 è comunque un appalto pubblico di servizio e quindi va affidato in modo pro-concorrenziale secondo i principi fondamentali del Trattato.

Ma non sempre.

«L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre».
Come sia possibile l’affidamento diretto in modo pro-concorrenziale solo l’ANAC lo sa. Ma tant’è. Basta darsi «specifiche ragioni logico-motivazionali» e il giochino è fatto. Il RUP (in un Comune) deve farsi il mazzo e giocare di massima fantasia per reperire tali «ragioni» (con l’aiuto del Segretario), il dirigente deve prendersi la responsabilità di firmare l’atto a favore del professionista che ha già scelto il sindaco (grande Bassanini!).

«L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante».
Alla grande!

Non ci vuol tanta fantasia per presumere che le due eccezioni diventeranno la regola.

La Corte di Giustizia può tranquillamente aspettare, cavoli. L’ANAC ha convalidato la soluzione “politica” del Consiglio di Stato (e non poteva “politicamente” fare diversamente neppure lei, lo capiamo).

E alla fine vissero tutti felici e contenti, santi, poeti e navigatori.