1. La previsione che alla gara possa partecipare un organismo rappresentativo del soggetto che sarà l’effettivo esecutore dell’appalto amplia illegittimamente l’ambito dei soggetti che possono partecipare alla gara. L’eccezione, tuttavia, non è data solo dal subappalto, ma anche dall’operatore economico che è legittimato a far eseguire le prestazioni da una persona fisica idonea (vedi il caso della società di ingegneria).



