La decisione dell’Amministrazione di proseguire con la gara per motivi di complessiva convenienza.
«Se è vero che l’opzione tra aderire alla convenzione Consip oppure portare a termine la procedura di gara regionale comporta delle valutazioni sulla convenienza delle condizioni dei due capitolati e, più in generale, di opportunità, le quali rientrano nell’ambito della discrezionalità, in parte amministrativa e in parte tecnica, dell’Amministrazione, è altresì vero che una simile scelta è comunque sindacabile per eccesso di potere, dunque nei limiti dell’evidente illogicità, della contraddittorietà, dell’ingiustizia manifesta, dell’arbitrarietà o dell’irragionevolezza.
(…)
Come anticipato, la scelta della Regione costituisce esercizio di discrezionalità, in parte tecnica (laddove vengono raffrontate le condizioni economiche dei due capitolati), in parte amministrativa (laddove si prendono in considerazione il modello di gestione del servizio e l’opportunità di revocare una gara già bandita), la quale è sindacabile soltanto in quanto irragionevole.
Occorre altresì premettere che, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del dl. n. 95 del 2012 (conv. in l. n. 135 del 2012), le Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni stipulate da Consip spa (ovvero, secondo l’art. 1, co. 512, della legge di stabilità 2016, l. n. 208 del 2015, tutte le Amministrazioni individuate dall’ISTAT ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, tra cui rientrano anche le Regioni) possono procedere allo svolgimento di autonome procedure «qualora la convenzione non sia ancora disponibile».
Peraltro, anche nel caso in cui sia possibile ricorrere a una convenzione Consip, «permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro» (in questi termini, si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 1937 del 2018).
Nella specie, è pacifico che, al momento in cui ALISA ha bandito la gara (il 14.01.2019), la convenzione Consip-MIES II non era stata ancora attivata (evento verificatasi il 22.07.2019), e non era quindi precluso l’avvio di una procedura autonoma – la stessa ricorrente non censura il provvedimento impugnato per violazione delle norme che impongono il ricorso alle convenzioni Consip.
Quando poi la ricorrente ha invitato ad aderire alla convenzione nazionale, la scelta che la Regione è stata chiamata a effettuare presupponeva una valutazione, da un lato, della convenienza dei due capitolati e, dall’altro, dell’opportunità di revocare una procedura già bandita e in corso di svolgimento.
La decisione dell’Amministrazione di proseguire con la gara di fonda su un’analisi esauriente dei due capitolati, è congruamente motivata e, anche sul piano sostanziale, non pare irragionevole.
Sul punto appare dirimente il fatto che il valore della convenzione sia insufficiente a soddisfare le esigenze delle strutture regionali.
Il bando pubblicato da ALISA ha una base d’asta di 56,67 milioni di euro l’anno (doc. 11 prodotto da IRE spa), mentre il lotto n. 7 della convenzione MIES II consente approvvigionamenti, alternativamente, fino a 33,36 milioni di euro l’anno (nel caso di contratti con durata quinquennale), o fino a 23,83 milioni di euro l’anno (nel caso di contratti che durino sette anni) – questi valori sono pacifici tra le parti, essendo richiamati sia dalla relazione di IRE spa, sia dall’analisi svolta dalla ricorrente (rispettivamente, doc. 3 e doc. 5 di ANTAS srl).
Per raggiungere l’importo posto a base della gara regionale, l’Amministrazione dovrebbe quindi far ricorso anche al lotto n. 13 della convenzione MIES II, il quale consente approvvigionamenti, alternativamente, fino a 34,80 milioni di euro l’anno (nel caso di contratti con durata quinquennale), o fino a 24,86 milioni di euro l’anno (nel caso di contratti che durino sette anni): tuttavia, da un lato a tale lotto possono ricorrere anche altre Regioni e non è quindi illogico presumere che esso si riveli in concreto insufficiente a soddisfare tutte le strutture liguri, frustrando l’obiettivo regionale di ottenere prestazioni omogenee, sotto il profilo qualitativo, per tutto il territorio; dall’altro, per raggiungere il medesimo valore posto a base di gara potrebbero essere stipulati unicamente contratti con termine di efficacia quinquennale, una durata che IRE spa ha ritenuto, con valutazione non irragionevole, «inadeguata stante la necessità di investimenti sul patrimonio» (doc. 3 della ricorrente; la stessa ANTAS srl, nell’atto introduttivo, p. 14, osserva che «per tutti gli interventi di efficientamento energetico il tempo di rientro è solitamente inferiore a 7 anni», dunque comunque superiore a cinque anni).
Inoltre, la diversità tra il valore massimo assunto come base d’asta dalla gara regionale e quello previsto dalla convenzione Consip non dipende da una diversa valutazione delle medesime prestazioni, bensì dal fatto che la prima contempli servizi aggiuntivi rispetto alla seconda (tra cui, per esempio, quelli di manutenzione dei citofoni, squadra antincendio, primo intervento per gli impianti elevatori, ammodernamento ed efficientamento degli impianti, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti).
La stessa ricorrente, per argomentare la maggior convenienza della convenzione Consip rispetto al capitolato della gara regionale, svolge un confronto «a parità di servizi» dei relativi prezzi, ovvero «mantenendo i soli servizi indicati all’interno del capitolato della convenzione MIES II» (doc. 5; inoltre, si v. anche la memoria di replica, depositata l’11.09.2020, in cui la parte ricorrente attesta che «svariati servizi [della gara regionale] non sono presenti nel MIES II»).
Tuttavia, se considerazioni simili possono rivelarsi dirimenti prima che venga bandita la gara in sede locale (nel senso d’imporre all’Amministrazione di approvvigionarsi attraverso la convenzione Consip per i servizi che ne sono oggetto, indicendo una procedura autonoma solo per quelli ulteriori di cui ha necessità), essi assumono un peso differente laddove questa sia già in corso.
In quest’ultima ipotesi, infatti, l’adesione alla convenzione comporterebbe la revoca della gara già avviata – con conseguente dispendio delle risorse in essa impiegate fino a quel momento – e l’indizione di nuove procedure per i servizi ulteriori, dunque con un aggravio dell’attività procedurale che deve essere anch’esso considerato in una complessiva valutazione di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Nella specie, non pare dunque irragionevole la scelta della Regione di proseguire con la gara europea in corso, considerato che la convenzione Consip – non attiva al momento del bando e divenuta disponibile successivamente – soddisferebbe solo in parte le esigenze delle strutture sanitarie territoriali» (T.A.R. Liguria, II, 14 ottobre 2020, n. 694).
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