La ratio della revisione mira ad evitare che il prezzo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, che sconvolgano il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione e, in via mediata, l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.
«9. L’assunto del Consorzio, ampiamente sviluppato e diffusamente articolato nei tre motivi di censura, non pare al Collegio condivisibile.
9.1. Le previsioni pattizie, contenute nell’art. 3 del contratto e nell’art. 17 del capitolato, impongono di determinare la variazione del prezzo del metano raffrontando il prezzo del metano nell’anno precedente e il prezzo medio ponderato del metano nell’anno di riferimento.
9.2. Determinata la revisione del prezzo di servizio, sulla base dei due elementi contrattualmente previsti, prezzo del metano e volumi riscaldati, si deve procedere al conguaglio, positivo o negativo, ossia alla sommatoria algebrica tra l’importo aggiudicato (pari, appunto, ad € 1.172.400,00) – anticipato nel corso dell’anno di gestione ai sensi dell’art. 16 del capitolato – e l’importo effettivamente dovuto (“revisionato”): in forza dell’art. 3 del contratto, sottoscritto dalle parti, l’importo annuo aggiudicato rappresenta la base di calcolo alla quale fare necessariamente riferimento per ciascun anno successivo al primo.
9.3. La lettera della previsione contrattuale non lascia dubbio alcuno sulla reale intenzione, manifestata dalle parti, di vincolarsi all’importo contrattualmente pattuito, corrispondente a quello aggiudicato, non lasciando spazio alcuno ad ambiguità interpretativa sul punto.
9.4. Ma l’interpretazione in parola è anche quella più conforme alla ratio della revisione, istituto previsto dall’art. 115 del d. lgs. 163/2006 e finalizzato ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e, in via mediata, l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni
9.5. Questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire, in ordine all’art. 115 del d. lgs. 163/2006, che la previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra, infatti, che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa (…).
9.6. La tesi del Consorzio appellante, che ha inteso svilupparne i corollari mediante esempi matematici nel ricorso in appello (v., in particolare, pp. 16-19 e pp. 26-28), non convince.
9.7. Essa, oltre a trascurare l’inequivoco dato letterale del contratto e del capitolato, dimentica che il conguaglio deve essere compiuto tra il prezzo aggiudicato, fisso, e quello revisionato in forza dell’art. 3 del contratto e dell’art. 17 del capitolato, sicché l’aumento della materia prima e, in particolare, la variazione del prezzo del metano non deve essere riconosciuto interamente all’appaltatore, come assume il Consorzio, ma solo raffrontando il prezzo del metano nell’anno precedente e il prezzo medio ponderato del metano nell’anno di riferimento.
9.8. Seguendo la tesi secondo cui il conguaglio dovrebbe essere rapportato al prezzo revisionato, infatti, la revisione perderebbe la sua ragion d’essere, poiché l’alea del contratto ricadrebbe interamente sull’Azienda Ospedaliera e l’importo annuale revisionato si risolverebbe in una mera sommatoria dell’importo annuale aggiudicato e delle variazioni del prezzo del metano.
9.9. Così non è, tuttavia, poiché sia la lex specialis che il contratto sono esplicite nel determinare il conguaglio come differenza (positiva o negativa) tra l’importo aggiudicato, fisso, e quello revisionato alla stregua dei parametri dell’art. 3 del contratto e dell’art. 17 del capitolato (prezzo del metano e volumi riscaldati), escludendo che, tramite il conguaglio, l’impresa possa avvantaggiarsi oltre quanto le può essere riconosciuto dal meccanismo riequilibratore della revisione, sin qui chiarito e descritto.
10. Il conguaglio, in altri termini, deve far sì che, di anno in anno, l’impresa percepisca (o corrisponda) la differenza tra quanto anticipatole, l’importo aggiudicato, e quanto spettante ad essa per effetto della revisione, siccome determinato solo sulla base e nei limiti dei due criteri contrattuali (prezzo del metano e volumi riscaldati).
11. Tutto il resto rientra nell’alea del contratto, coperta interamente dalle previsioni contrattuali, pattiziamente stabilite, e dal meccanismo stesso della revisione, sopra enucleato e descritto» (Cons. Stato).



