Il modulo di presentazione dell’offerta economica è previsto a pena di esclusione, ma il modulo non contiene un apposito spazio per inserire le voci di cui all’art. 108, comma 9 del codice, però il modulo è editabile. Per l’ANAC si deve escludere l’operatore economico, se tali voci non sono indicate. Ma è ora di rivedere il rigorismo interpretativo in materia, quando l’equivocità è nettamente creata dalla disciplina di gara. È questione di applicare il principio della fiducia e, nella fattispecie, anche del risultato. Se l'Amministrazione si adegua alla minaccia di ricorso giurisdizionale dell'ANAC (secondo il sistema sovietico inaugurato dal vecchio codice), dovrà comunque sopportare lo scontato ricorso al T.A.R. dell'aggiudicatario. Se ne riparlerà. Ma intanto il sistema sovietico penalizza la stazione appaltante, stretta tra due fuochi.



