Dire, come fa il T.A.R. meneghino, che «nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso» e «che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva», è fuorviante. C’è un punto di equilibrio, faticosamente raggiunto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, cui si rinvia (vedi dentro). È parimenti fuorviante e semplicistico riportare le sentenze senza commentarle e senza prendere posizione.



