Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS Il principio “di corrispondenza” che non c'è nella gara di servizi e forniture e il possibile esito del “favor” per la procacciatrice di affari in barba a una precisa disposizione del codice

1. In realtà, ancor prima, nel silenzio della disciplina di gara, non c’è proprio l’obbligo di avere un minimo di idoneità tecnica: «a) [Se richiesto elenco di servizi/forniture analoghi] Il requisito dei servizi analoghi [o forniture analoghe] di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione … [indicare la prestazione] deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso» (ANAC, bando-tipo). Ma il problema della c.d. “corrispondenza” è un altro e cioè: “se un minimo di qualificazione tecnica viene richiesto per ogni raggruppata, questo deve corrispondere alla quota di esecuzione assunta?” E anche qui, nel silenzio del bando, a differenza che per i lavori, la risposta in giurisprudenza è negativa. E la conseguenza, non proprio proporzionata e ragionevole, anche in lesione del D.Lgs. 36/2023?

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