Veramente il d.P.R. 207/2010 dice qualcosa di diverso, ma ormai il principio è questo: i requisiti economici e tecnici devono essere riferiti al consorzio stabile mercé il criterio del cumulo “alla rinfusa”, mentre quelli di cui all’art. 38 del codice devono essere posseduti dalle singole consorziate se designate per l’esecuzione.



