Deve ammettersi che l’Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o ad essi equiparati) non solo in via diretta, ma anche a mezzo di apposita società quando l’attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell’ente, con esclusione dell’attività lucrativa fine a se stessa (principio consolidato).



