L’ANAC ritiene «che: - il requisito consistente nell’avvenuta esecuzione, negli ultimi 10 anni, di “servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate locali in almeno 3 Comuni aventi numero di abitanti pari o superiore a quello della Stazione Appaltante” appare pertinente con l’oggetto dell’affidando contratto e non macroscopicamente sproporzionato; - la richiesta che almeno uno dei predetti servizi sia comprensivo del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta di soggiorno introduce una ingiustificata restrizione all’accesso alla gara».



