Si afferma che «l’offerta che, pur presentando un ribasso medio percentuale, rechi un rialzo su talune specifiche voci deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a) ed f) del Codice e dunque meritevole di esclusione anche in mancanza di un’espressa previsione nel testo della lex specialis».



