Nulla autorizzava l’operatore economico – al quale è richiesta, nella lettura ed interpretazione degli atti di una gara d’appalto, una diligenza di livello professionale – a ritenere che l’esposizione separata dei costi della manodopera, comunque necessaria, dovesse condurre la stazione appaltante ad effettuare un complesso calcolo di sottrazione dalla base d’asta di tali oneri (peraltro poi moltiplicandoli per due, essendo l’appalto bandito per un biennio), al fine di capire quale fosse l’importo effettivo da sottoporre a ribasso e, solo a seguito di tale operazione, di individuare la somma definitivamente ed effettivamente offerta per l’espletamento del servizio.



