L’attribuzione del punteggio da parte della commissione è avvenuta in assenza di concreti elementi nell’offerta tecnica, con conseguente violazione della lex specialis di gara: nel caso di specie la mancanza di elementi descrittivi idonei a consentire la valutazione del criterio non integra una mera irregolarità formale, ma configura una vera e propria carenza sostanziale dell’offerta, non sanabile ex post.



