La circostanza che un’azienda farmaceutica, per avere semplicemente partecipato al “lotto variazioni”, possa ricevere richieste d’acquisto aventi ad oggetto un proprio farmaco generico o biosimilare di quello aggiudicato in gara alla quale la medesima azienda ha deciso di non partecipare, rende manifesta l’illegittimità del meccanismo ideato in quanto determina un’indebita sottrazione di quote di mercato in danno dell’aggiudicatario, in assenza di un confronto concorrenziale.



