Le prestazioni offerte relativamente ai criteri fissati per la valutazione dell’offerta tecnica, laddove risultino difformi rispetto alla lex specialis, non possono comportare l’attribuzione del punteggio premiale, ma non determinano l’inammissibilità, l’inefficacia o la invalidità dell’offerta complessiva, laddove, per il loro carattere marginale ed accessorio, non incidano sulla stessa (fattispecie in materia di proposta fornitura di smartphone commerciali in luogo di un sistema per la comunicazione via radio delle pattuglie, senza ponte radio).



