Il principio: «non è dato comprendere da dove si possa ricavare l’obbligo di scomposizione analitica del costo della manodopera e, per converso, il divieto di fornire dati aggregati; non lo si ricava dalla legge di gara, letta nella sua totalità, e men che meno dall’art. 41 del Codice dei contratti pubblici».



