«Nel caso di specie risulta dirimente il fatto che, nel momento in cui la ricorrente ha provveduto allo spostamento del centro di cottura e del centro di confezionamento, la Stazione appaltante non aveva operato alcuna valutazione circa i presupposti necessari alla modifica delle prestazioni e i costi che la medesima Amministrazione avrebbe dovuto affrontare né sussisteva alcuna autorizzazione alla modifica, con la conseguenza che la ricorrente ha operato una variazione unilaterale delle prestazioni».



