«Deduce l’appellante principale che la stazione appaltante avrebbe errato per avere consentito l’illegittima permanenza in gara della – omissis – S.r.l. nonostante la rinuncia alla partecipazione all’aggiudicazione del lotto n. 90 formalizzata in data 13 luglio 2024, dopo la scadenza del termine di efficacia di 180 giorni, senza che la revoca della rinuncia intervenuta in data 17 luglio 2024 fosse idonea a consentire la riammissione in gara di un’offerta ormai espunta dalla fase pubblicistica».



