Si osserva che, «sebbene sia necessaria maggiore flessibilità a fronte di quantità potenziali e solo stimate di servizi richiesti, rimane pur sempre il potere-dovere dell’amministrazione di procedere alle verifiche che si rendano opportune a fronte di elementi specifici da cui desumere una potenziale insufficienza delle risorse economiche destinate all’esecuzione della commessa».



