«Parte ricorrente sostiene che la controinteressata (…) avrebbe prodotto, oltre alla relazione tecnica, un consistente apparato di allegati tecnici eccedente il limite massimo di venti facciate previsto dalla legge di gara e che la Commissione avrebbe illegittimamente valorizzato tale documentazione, in violazione del disciplinare di gara, della par condicio tra i concorrenti e dell’autovincolo derivante dalla lex specialis.



