Occorre accertare se abbia a oggetto un’effettiva cooperazione tra Amministrazioni per il raggiungimento di finalità pubblicistiche comuni ovvero difetti di tale requisito e, pertanto, collocandosi fuori dal perimetro dell’art. 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, integri una violazione dell’obbligo di affidamento di un servizio sul mercato mediante pubblica gara. La consueta risposta, per fattispecie soggetta ratione temporis all’applicazione del D.Lgs. 50/2016, ma valida anche con il D.Lgs. 36/2023.



