La risoluzione del contratto, nella fattispecie, non deriva da un inadempimento contrattuale, ma dalla possibilità per l’Amministrazione di esercitare il potere di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara, anche dopo la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto.



