«Il disciplinare di gara (art. 17) e il modello di offerta economica allegato alla lex specialis contenevano un'espressa indicazione secondo cui il ribasso percentuale unico era da intendere «sul complesso delle voci ribassabili», ossia sulla sola voce A.1 (€ 1.327.462,60). La struttura dell'importo a base d'asta — tripartita tra costo del servizio ribassabile, costo della manodopera non ribassabile e oneri per la sicurezza non ribassabili — riflette il disposto dell'art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, a tenore del quale i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non sono soggetti a ribasso.



