Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA DOVUTA INTERPRETAZIONE “PRO CONCORRENZIALE” DELL’ART. 130 DEL CODICE (AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI)

L’art. 130 del codice, ovvero la preferenza per il progettista incaricato in ordine all’affidamento della direzione dei lavori, si applica solo se prima il soggetto è stato scelto con procedura concorrenziale.

«La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che in base all’art. 91 del d.lgs. n. 163, nel caso di valore della progettazione che non superi la soglia dei 100.000 euro - circostanza che ricorre nel caso di specie- gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo possono essere affidati a professionisti esterni.

Tale procedura sconta, peraltro, il rispetto della sia pur limitata concorrenzialità prescritta dall’art. 57, comma 6, e l’applicazione dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e la previa selezione di almeno cinque operatori economici, tra i quali la scelta deve essere effettuata secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriva che l’applicazione del successivo art. 130, a norma del quale nell’affidamento dell’attività di direzione lavori il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6 deve avere la priorità sugli altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione trova due limiti, derivanti dalla stessa lettera della norma, e dal richiamo da essa operato ai principi di concorrenza ed economicità, e incontra due conseguenti condizioni, consistenti, appunto, nella circostanza che la scelta del progettista incaricato sia avvenuta mediante la procedura limitatamente concorrenziale sopra ricordata.

La sentenza impugnata erra, perciò, nel ritenere che la scelta di affidare la progettazione all’esterno abbia determinato automaticamente la conseguenza dell’obbligatoria preferenza a favore dei progettisti al momento dell'affidamento della direzione dei lavori. Questo errore si manifesta per un duplice ordine di motivi: innanzitutto, perché la scelta a monte, relativa al soggetto cui affidare la progettazione, non risulta sia stata rispettosa dei principi appena indicati, soprattutto per quanto riguarda la concorrenzialità tra almeno cinque potenziali interessati; in secondo luogo, perché diverse sono le Amministrazioni che hanno condotto le due fasi della procedura, la prima (attinente alla progettazione) di pertinenza della Provincia, la seconda, concernente la direzione dei lavori e la fase attuativa e di controllo, di spettanza dell’istituto scolastico, come, del resto, si legge nell’accordo stipulato tra l’ente locale e l’istituto Pizi.

L’errore appena considerato, peraltro, è rivelatore di un ben più grave fraintendimento da parte del primo giudice, che, pur sottolineando come gli accordi intervenuti tra le Amministrazioni coinvolte nel progetto (Ministero, Provincia, istituto scolastico) hanno assunto la funzione di regolare le specifiche competenze in ordine alle varie fasi del complesso procedimento e non hanno determinato alcuna deroga ai principi contenuti nel Codice dei contratti pubblici che assumono la natura di norme inderogabili, attribuisce portata assolutamente prevalente al principio di continuità della progettazione espresso nell'art. 130 del medesimo Codice, laddove una tale importanza non può che essere riconosciuta, secondo la scala di valore derivante dagli stessi principi comunitari (oltre che dalla lettera delle norme), alle istanze di trasparenza, economicità e concorrenzialità dell’azione amministrativa» (Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2015, n. 337).

 

Questo e altri temi saranno trattati nel seminario di formazione in cantiere.

 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E LA QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA E DELL’IMPRESA PER APPALTI INTEGRATI E FINANZA DI PROGETTO

Categoria: Appuntamenti con il docente

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Premessa: il seminario di formazione intende prendere in considerazione due tematiche di fondo, relative allo status del progettista di lavori pubblici.

La prima riguarda la sua autonoma partecipazione come concorrente alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: dal concorso all’appalto di servizio vero e proprio e, nel secondo caso, a seconda che l’importo stimato del contratto sia inferiore a EUR 100.000 ovvero pari o superiore.

La seconda tematica di fondo riguarda, invece, la sua non autonoma partecipazione alle procedure per l’affidamento o di una delle due tipologie di appalto integrato, ovvero di una concessione di lavori pubblici.

Di riflesso, questa seconda tematica riguarda anche l’impresa di lavori pubblici e l’operatore economico (anche il semplice gestore di servizio sprovvisto di attestazione-SOA) che partecipa alle procedure di finanza di progetto per l’affidamento di una concessione.

Si darà risposta ai quesiti teorico-pratici che saranno posti in aula dai partecipanti.

Il materiale di documentazione che sarà fornito è strutturato come completa manualistica di facile consultabilità, ordinata in modo sistematico, con riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Destinatari: progettista; impresa di lavori pubblici; mero gestore di servizio; responsabile unico del procedimento e dirigente responsabile del servizio, di stazione appaltante; addetto alle procedure di gara, sia di stazione appaltante, sia di operatore economico.

Programma[in corso di definizione] .

Date, orario e sede: 2015, [in corso di definizione] .

RelatoreLino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto (curriculum on line).