«Esclusa (…) legittimità del ricorso al c.d. quinto d’obbligo, (…) si è proceduto alla stipulazione di un contratto senza (…) procedura di evidenza pubblica (…). Tutto ciò (…) in violazione delle norme che riguardano sia la procedura negoziata senza bando (…), mancando il requisito della necessità e urgenza, sia della disciplina del cottimo fiduciario, trattandosi di gara dall’importo di gran lunga superiore».



