Si riscontra che «nelle gare pubbliche il direttore tecnico tenuto a rilasciare la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006 è colui che riveste tale posizione rispetto al settore tecnico operativo nel quale la commessa si iscrive e non anche tutti i tecnici preposti ai settori di attività in qualsiasi modo implicate nell’attività esecutiva dell’appalto».



