La revoca pubblicistica di cui all’art. 21 quinquies della L 241/1990 deve essere tenuta ben distinta dal diverso istituto dell’annullamento in autotutela disciplinato dall’art. 21 nonies e, con specifico riferimento ai rapporti contrattuali che riguardano l’amministrazione, anche dall’art. 1, comma 136, della L. 311/2004.
«2.4.3. Per le ragioni che saranno spiegate più avanti (e per rispondere poi alla domanda di riqualificazione dell’atto impugnato avanzata dall’amministrazione appellata) appare chiaro che la revoca pubblicistica di cui all’art. 21 quinquies l. 241/1990 deve essere tenuta ben distinta anche dal diverso istituto dell’annullamento in autotutela disciplinato dall’art. 21 nonies l. 241/1990 e, con specifico riferimento ai rapporti contrattuali che riguardano l’amministrazione, anche dall’art. 1, comma 136, l. 311/2004. L’annullamento in autotutela, a differenza della revoca, infatti, presuppone l’illegittimità dell’atto, non prevede in via generale il riconoscimento di indennizzo e ha efficacia ex tunc.
L’art. 1, comma 136, l. 311/2004 prima citato stabilisce poi che al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. Tuttavia l'annullamento di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante» (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2015, n. 49).



