Alla luce di generali principi (e in assenza di disposizioni preclusive nell’ambito della lex specialis) non sembra potersi legittimamente impedire all’impresa concorrente di modulare l’offerta nel modo da essa ritenuto economicamente più congruo (anche presentando offerte nel cui ambito singole componenti potrebbero apparire contrastanti con generali principi di economicità).



