Nel caso in esame, l’omessa immediata impugnazione del bando e del disciplinare, nella parte in cui non hanno previsto un sistema che garantisse la non modificabilità dei software nel corso del procedimento di gara, non determina l’inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse della ricorrente all’impugnazione di tali atti è divenuto concreto ed attuale solo all’esito della procedura valutativa, ossia quando è stato effettivamente possibile apprezzarne l’efficacia lesiva.



