Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE OFFERTE PRESENTATE IN PROCEDURA TELEMATICA

Le offerte presentate per via elettronica debbono essere firmate solo digitalmente, ma non è escluso che le offerte stesse debbano osservare ulteriori formalità, necessarie in relazione alla natura interamente telematica della procedura.

«Con la prima censura la società ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento di esclusione in ragione della dedotta insussistenza del presupposto – ovvero la mancanza di un’univoca manifestazione di volontà negoziale – posto a base dello stesso; in questo senso, evidenzia che la stazione appaltante, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 74 e 77 d. lgs. n. 163/2006, avrebbe dovuto tenere conto della sola offerta firmata digitalmente e, comunque, in applicazione del principio desumibile dall’art. 72 comma 2° r.d. n. 827/24, avrebbe dovuto considerare valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione.

Il motivo è inammissibile e infondato.

Dall’esame degli atti di gara emerge che:

- la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta, “interamente gestita con sistemi telematici” (Premessa del disciplinare di gara) per l’affidamento dei servizi di trasporto di documenti, pacchi e materiali e dei servizi di trasporto di mobili ed arredi e dei servizi accessori prevalentemente tra impianti/uffici delle società del gruppo FS;

- il concorrente avrebbe dovuto registrarsi al sistema per la presentazione dell’offerta;

- l’offerta economica avrebbe dovuto recare, in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale unico – con al massimo due decimali – sull’elenco dei prezzi posto a base di gara;

- “per rendere visibile a FS JIT la documentazione allegata al Portale” sarebbe stato “necessario procedere alla trasmissione dell’offerta secondo quanto previsto dal successivo paragrafo V.2” (punto V.1 del disciplinare);

- il concorrente avrebbe dovuto inserire tali dati nell’area “Offerta economica” e salvarli nel sistema telematico;

- successivamente il concorrente avrebbe dovuto scaricare i files pdf autogenerati dal sistema e contenenti, tra l’altro, la dichiarazione di offerta economica formulata a video, firmarli digitalmente e inserirli sul portale;

- il concorrente avrebbe potuto modificare i dati entro il termine finale di presentazione delle domande procedendo nuovamente alla operazioni in precedenza descritte;

- tra le cause di esclusione delle offerte vi era la presentazione di offerte “con modalità difformi da quelle indicate nel…disciplinare anche se a modifica di altre fatte regolarmente” (punto VI del disciplinare);

- il RTI Stinga ha inserito a portale un primo valore percentuale di ribasso (pari al 12,238% corrispondente ad un’offerta totale di 52.657.200,00 euro) sull’elenco prezzi posto a base di gara, un secondo valore in lettere espresso in valore assoluto (non corrispondente alla predetta percentuale) e, successivamente, un file autogenerato che riproduceva la schermata di un’offerta (pari allo 0,1% corrispondente ad un’offerta totale di 59.999.400,00 euro: allegati nn. 8 e 9 alla memoria di costituzione depositata dalla resistente il 14/04/15) generata in un momento antecedente rispetto a quella inserita a sistema. Nell’occasione il concorrente ha dichiarato “di non aver fatto in tempo a far firmare digitalmente da parte di tutti i soggetti componenti il costituendo RTI il file autogenerato relativo all’offerta visualizzata e di aver inserito per tale motivo un file autogenerato prodotto in precedenza e già firmato in modo corretto” (verbale del 26 febbraio 2015);

- con determina del 9 marzo 2015 la stazione appaltante ha escluso il RTI Stinga dalla gara “non essendo possibile desumere dall’offerta un’univoca manifestazione della volontà negoziale del concorrente”.

Così ricostruita, in fatto, la vicenda, il Tribunale ritiene che la prima censura sia inammissibile perché la società ricorrente non ha rispettato le modalità di presentazione dell’offerta prescritte dal disciplinare di gara a pena di esclusione con clausola (punto VI del disciplinare) non impugnata.

Nel merito la doglianza è, comunque, infondata.

Il “modus procedendi” prefigurato dal disciplinare di gara è coerente con la natura della procedura in esame “interamente gestita con sistemi telematici” (così recita il disciplinare di gara: pag. 1).

In particolare, l’osservanza delle modalità di presentazione dell’offerta economica previste dal punto V del disciplinare e, in particolare, delle scansioni procedimentali ivi indicate, è funzionale al corretto perfezionamento della volontà del concorrente nella procedura telematica.

Nella fattispecie, la stazione appaltante si è trovata di fronte ad un’offerta inserita a sistema in un momento successivo rispetto a quella cui si riferisce il file autogenerato e formato digitalmente (le ragioni di ciò sono spiegate dalla stessa concorrente nel corso della seduta del 26 febbraio 2015).

La discrasia tra le due offerte deve essere censurata non solo perché incide sull’univocità della manifestazione di volontà del concorrente ma perché influisce in maniera significativa sul regolare funzionamento della procedura telematica di gara la quale presuppone, come esplicitato al punto V del disciplinare, la corretta osservanza di tutte le scansioni procedimentali descritte.

Proprio in ragione della natura telematica della procedura e dell’essenzialità di tutte le fasi di presentazione dell’offerta, indicate nel disciplinare, non è possibile dare la prevalenza alla sola offerta sottoscritta con firma digitale come, invece, pretende la ricorrente.

In questo senso, il richiamo agli artt. 74 e 77 d. lgs. n. 163/2006 non è sufficiente ai fini della prevalenza dell’offerta presentata con la firma digitale in quanto le norme in esame si limitano a precisare che le offerte presentate per via elettronica debbano essere firmate solo digitalmente ma non escludono che le offerte stesse debbano osservare ulteriori formalità nella fattispecie, come già precisato, necessarie in relazione alla natura interamente telematica della procedura.

Né all’ipotesi in esame risulta applicabile il disposto dell’art. 72 comma 2° r.d. n. 827/24 (secondo cui “quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione”), invocato da parte ricorrente, in quanto la norma riguarda l’ipotesi, diversa da quella oggetto di causa, di discordanza tra prezzo in lettere e quello in cifre» (T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 10 giugno 2015, n. 8143).