«Si rileva che l'obbligo dichiarativo recato dall' art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, avente ad oggetto la specificazione delle parti del servizio da eseguire a cura dei singoli operatori riuniti, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale)».



