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Nella determinazione dell’ANAC n. 9 del 22 luglio 2015, riguardante l’affidamento dei servizi di vigilanza, sta scritto: «Si evidenzia, preliminarmente, che, per l’affidamento di tali servizi, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il bando-tipo che l’Autorità ha elaborato, a seguito della consultazione conclusa il 20 novembre 2014, con riferimento ai contratti pubblici di servizi e forniture».
Tale bando-tipo, a oggi 4 agosto 2015, ancora non c’è, anche se ne é prossima l’uscita (come esce, avremo modo di organizzare una giornata di studio ad hoc). E poi il bando-tipo non è direttamente applicabile per un servizio dell'allegato II B.
«Inoltre, stante l’attenzione del legislatore nazionale per la suddivisione in lotti, finalizzata a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, nell’impostazione della gara le stazioni appaltanti debbono valutare l’opportunità di suddividere l’affidamento dei servizi in più lotti funzionali, caratterizzati da attività omogenee per natura e requisiti richiesti, di cui almeno uno dovrebbe riguardare il servizio di vigilanza privata. Nel caso di servizi da svolgere presso vasti complessi immobiliari, come gli aeroporti o le stazioni, o eventi/fiere, la suddivisione può riguardare anche l’estensione geografica. Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis, del Codice, l’eventuale mancata suddivisione in lotti deve essere espressamente motivata negli atti di gara».
Suddividere l’appalto in lotti sarebbe oggetto non di una valutazione di «opportunità» ma di un obbligo giuridico, tanto è vero che «l’eventuale mancata suddivisione in lotti deve essere espressamente motivata negli atti di gara». Tuttavia, poiché nella fattispecie si tratta di un contratto “escluso”, è corretto, alla fine, parlare di «opportunità».
«Con riferimento ai criteri di aggiudicazione si osserva che la scelta degli stessi è rimessa dall’art. 81 d.lgs. 163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare o il prezzo più basso o l’OEPV. Tale opzione, tuttavia, deve essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma 2, d.lgs. 163/2006, ossia, alle caratteristiche dell’oggetto del contratto. Conseguentemente, la stessa non può essere dettata esclusivamente dalla necessità di evitare ribassi eccessivi e l’eventuale utilizzo dell’OEPV deve essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e prevedere criteri di valutazione dell’offerta tecnica idonei a far emergere le differenze qualitative tra le offerte presentate. In sostanza, l’OEPV è preferibile quando il progetto tecnico acquista una sua valenza nell’ambito dell’offerta (cfr. Avcp, determinazione 24 novembre 2011, n. 7)».
Il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa non richiede nessuna motivazione.
Si fa riferiento alla possibilità di «fissazione di un coefficiente X elevato (0,85 o 0,9) nella calibrazione della formula bilineare di cui Allegato P del Regolamento».
Tale formula è di più che dubbia legittimità in relazione all’appiattimento di punteggi finali che comporta. E comunque non è obbligatoria.
Si afferma che «è necessario, inoltre, che le stazioni appaltanti procedano ad effettuare la verifica di congruità secondo quando disposto dagli artt. 86 e seguenti del d.lgs. 163/2006».
L’ANAC omette del tutto di considerare che si tratta di un servizio dell’allegato II B!
Dal MEPA al cottimo, dalla gara d’appalto (anche per un servizio dell’allegato II B) alla concessione di servizio.
Sconto per iscrizione anticipata.



