“Quanto, poi, alla distinzione tra cooperative sociali di tipo “A” e cooperative sociali di tipo “B”, riconducibile all’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, lo stesso disciplinare non contiene alcuna chiara disposizione, che consenta di considerare come indefettibile requisito di ammissione alla gara l’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali del Ministero dello Sviluppo Economico per la categoria “B””.



