Stiamo parlando della normativa in materia di c.d. anticorruzione.
«In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC». Ma ecco che cosa ora ha previsto per la stessa fattispecie, in materia di sanità, il D.L. 13 novembre 2015, n. 179, art. 3, comma 1, lett. f): «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute». E Cantone neanche informato? Beh, questo è troppo, suvvia!



