Si osserva che, «quando la disciplina di gara non ne preveda l’esplicitazione in sede di offerta, i c.d. “costi specifici” per la sicurezza costituiscono un elemento di valutazione dell’anomalia dell’offerta e non possono far conseguire l’esclusione a carico del concorrente che non li abbia indicati nell’offerta». Quindi, poiché nei servizi non sono “ontologicamente” un elemento essenziale dell’offerta, sarebbe nulla finanche ...



