Gli utenti del portale hanno preso visione della linea interpretativa che è venuta emergendo nei servizi dopo le due “plenarie” nei lavori. È evidente che, rebus sic stantibus, serve una “plenaria” che definisca quale linea interpretativa debba seguirsi per i servizi. Ma, intanto, che scelta si opera in disciplina di gara? Stracciarsi le vesti non ci è mai piaciuto, anche perché non serve a niente. E allora?
Purtroppo ci rincresce dover abbandonare la strada dei principi giuridici che pure sono stati correttamente affermati. I costi in questione servono solo per valutare l’anomalia e, secondo il principio di proporzionalità, la loro eventuale mancata indicazione in sede di offerta (che è quella e che rimane quella) non sarebbe neanche un’”irregolarità non essenziale”. Non sarebbe proprio un’irregolarità.
Ma il Consiglio di Stato, se pure si è preso un granchio per i lavori, è difficile che sconfessi sé stesso per i servizi. E allora, sempre per esigenza di sana pragmaticità, occorre abbandonare (almeno per ora, in attesa della Corte di Giustizia) la strada dei principi e scommettere che prevarrà la formalistica linea restrittiva.
Quindi, obtorto collo, per sola scelta di responsabilità, è opportuno scrivere in disciplina di gara che “i costi aziendali della sicurezza vanno indicati a pena di esclusione immediata e che, come per i lavori, la loro mancata indicazione non è suscettibile di nessun soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento essenziale dell’offerta”.
l.b.



