Le acquisizioni di beni e servizi da parte degli enti del S.S.N., per le categorie merceologiche di settore individuate in d.P.C.M.: la questione della proroga.
«I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa» (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 550).
Il legislatore prende in considerazione l’ipotesi che nelle stesse categorie merceologiche di settore individuate in d.P.C.M. sussistano contratti in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2016.
Per tale ipotesi, si prescrive che essi «non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata» ai sensi della specifica disciplina recata dalla legge di stabilità (nei commi 548 e 549 dell’art. 1). «Le proroghe» eventualmente «disposte (…) sono nulle», «costituiscono illecito disciplinare», «e sono causa di responsabilità amministrativa».
Ora, a parte la constatazione che alla data del 1° gennaio 2016 non era ancora stato pubblicato in Gazzetta il d.P.C.M. in questione, due sono le considerazioni di fondo da porsi.
1) La norma non è applicabile a contratti in corso che comunque non sono ancora scaduti.
2) In astratto, non dovrebbe porsi il problema della proroga, perché questa implica comunque un riaffidamento diretto, come tale lesivo dei principi della concorrenzialità pur non essendoci rinegoziazione.
Il legislatore ha in mente una proroga tecnica impropria, cioè non per pendente bando dell’amministrazione che deve ricevere la prestazione finale, ma nel senso che la proroga stessa è ammessa per il tempo stimato come strettamente necessario, fin tanto che non si abbia l’«attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza» competente. In questo senso cfr. la circolare del MEF e del Ministero della salute, prot. 20158/2016, dove si richiama proprio l’ipotesi di cui all’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006.
Ma, siccome i tempi sono suscettibili di essere troppo lati finché non si abbia l’«attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza», è da dedursi che la reiterazione di più riaffidamenti diretti tramite proroga, pur legalizzata – rectius: “pretesa” – dall’ordinamento interno, contrasta radicalmente con il principio comunitario di concorrenzialità per il mercato oltre che con quello interno di buon andamento della gestione economica dei contratti pubblici.
Purtroppo, trattandosi di categorie merceologiche previste in d.P.C.M., non sussiste – ai sensi dei commi 548 e 549 – la possibilità residuale di procedere ad acquisto autonomo con procedura ad evidenza pubblica qualora la prestazione non possa essere acquisita, né (in prima battuta) «avvalendosi (…) delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA», né (in seconda battuta) «avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell’elenco dei soggetti aggregatori».
Si pone la questione concreta della disapplicabilità della norma.
Lino Bellagamba



