“L’ampia discrezionalità da riconoscere all’esercizio del potere di revoca appare particolarmente evidente nella presente fattispecie, nella quale viene in considerazione la revoca di una di gara, disposta prima dello spirare del termine di presentazione delle offerte, in un momento in cui la stessa Società ricorrente non aveva ancora presentato la propria domanda di partecipazione”.



