La «piattaforma, sotto la rubrica “proporzionalità inversa”, prevedeva due formule matematiche ad andamento opposto, l’una espressiva di una proporzionalità diretta, l’altra espressiva di una proporzionalità inversa. Pertanto, ai fini della determinazione del punteggio da assegnare la commissione avrebbe dovuto trovare applicazione quella delle due formule che garantiva la detta proporzionalità inversa, la quale prendeva in considerazione non il ribasso, ma il prezzo offerto».



