L’ANAC la linea guida l’ha data, confermando la lettera della norma. Dal disastro di come è stato scritto il codice al disastro di come viene interpretato, con linee guida per le quali occorre comunque dare motivazione se vi si deroga. E andrebbero anche applicati i commi 5 e 6 dell’art. 36, allora …
Questa la norma di cui all’art. 95, comma 3, lett. a): «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (…) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1».
Problema aperto è se per i servizi di cui alla lett. a) il rapporto qualità/prezzo sia obbligatorio anche per importo inferiore a EUR 40.000. Se la risposta fosse positiva, si dovrebbe desumere l’obbligo di procedimentalizzazione dell’affidamento anche per un importo minimale e si tratterebbe di una disciplina in deroga a quella prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a).
L’ANAC dà una risposta positiva: «Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a: a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2)» (ANAC, determinazione 21 settembre 2016, n. 1005, Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”). L’adozione dell’avverbio «sempre», senza alcuna precisazione in ordine all’importo di affidamento, è sufficientemente significativa.
Al RUP il compito ingrato di dare una motivazione per la deroga, sul punto, alle suddette linee guida.
IL “PUNTO” SULL’APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE – SENIGALLIA, BOLOGNA, MILANO, MESTRE, ROMA



