«L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato …
… nel senso che non esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere considerato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in violazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere considerata realizzata per un siffatto progetto» (Corte di Giustizia, I, 17 novembre 2016, C‑348/15).



