Non è illogica l’adozione, come parametro di valutazione dell’incremento del prezzo, dell’indice Istat. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006, nelle more della elaborazione dei costi standardizzati da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici, le istruttorie in materia possono continuare a riferirsi all’indice Istat.



