Il «disciplinare di gara richiedeva, tra l’altro, che i concorrenti possedessero “idonea autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, tramite iscrizione all’albo Gestori Ambientali, Categoria 4, classe C) o superiore, ovvero dichiarazione di disponibilità di soggetto in possesso della predetta autorizzazione”». Quid juris?



