Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA RICHIESTA DEI SERVIZI “IDENTICI” PER LA QUALIFICAZIONE TECNICA DELL’OPERATORE ECONOMICO

Legittima la possibilità di prescrivere livelli di capacità tecnica ed economica più elevati, nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendosi conto dell’oggetto concreto dell’appalto e delle sue peculiarità (principio consolidato).

«In particolare, deve verificarsi se si possa attribuire all’amministrazione appaltante il potere di modulare i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, prescrivendo livelli di capacità tecnica ed economica più elevati rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del suddetto codice dei contratti pubblici sopra richiamate.

In proposito può osservarsi che la previsione della necessaria prova dello svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere - nel caso di specie servizi di raccolta “porta a porta” in luogo di generici servizi di raccolta differenziata di r.s.u. – non è illegittima se conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dell’oggetto concreto dell’appalto e delle sue specifiche peculiarità (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 140, proprio con riguardo al servizio “porta a porta).

La giurisprudenza ha, infatti, costantemente e tradizionalmente (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206) riconosciuto tale potere dell’amministrazione, individuando come limite al suo esercizio il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto da affidare a terzi (posizione poi recepita anche sul piano normativo: si veda quanto previsto dagli articoli 73, comma 3, e 74, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis; norme che, insieme a quelle contenute negli articoli da 41 a 45 del medesimo codice, costituiscono la base giuridica del potere di prevedere requisiti ulteriori di capacità speciale). Indirizzi giurisprudenziali che hanno trovato piena conferma anche nel diverso quadro normativo risultante dall’introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione (di cui all’art. 46, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 163 del 2006)» (Cons. Stato, V, 30 giugno 2017, n. 3194).