La tesi non è assolutamente condivisibile. Il soggetto è sempre ammesso a provare i giustificati motivi per via dei quali non sia oggettivamente in grado di produrre la seconda dichiarazione. Non sarebbe neanche necessario richiamare – oggi – il principio di tassatività delle cause di esclusione. Né si doveva produrre un documento equivalente, in quanto naturaliter inesistente.



