«Sul punto, si segnala l’inserimento, nel Disciplinare di gara, della espressa previsione del c.d. “subappalto necessario” o “qualificante”.
Sotto la vigenza del precedente Codice, tale previsione era contenuta nell’art. 42, comma 1, lett. i), limitatamente ai soli requisiti di capacità tecnica. Il nuovo Codice prevede, invece, tale possibilità nell’allegato XVII, parte II, lett. j): anche in questo caso si tratta dei soli requisiti di capacità tecnica, con esclusione, quindi, dei requisiti di capacità economico- professionali. In tale caso, i subappaltatori devono dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE» (pag. 20).
Eppure in materia c’è un arresto giurisprudenziale significativo, che l’ANAC disattende completamente senza motivazione …



