Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE LA NOTA ILLUSTRATIVA DELL’ANAC ALLA BOZZA DI BANDO-TIPO E IL BANDO-TIPO: “QUID JURIS” PER LA MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI INTERNI DELLA SICUREZZA E DEL COSTO DELLA MANODOPERA?

In disparte che sappiamo come regolarci alla luce dell’estivo revirement giurisprudenziale in materia (passato sotto silenzio da chi evidentemente non vuol rischiare di metterci la faccia), vorremmo solo capire come la pensa l’ANAC.

Nella “nota illustrativa” non è aggiunta la sanzione espulsiva. Al paragrafo n. 19 si dice, laconicamente, solo questo:

«Si rammenta che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, oltre alla stima dei costi per la sicurezza aziendale, l’offerta economica deve indicare anche la stima dei costi per la manodopera».

A pena di esclusione? Non è detto.

 

Nello schema di bando, al paragrafo n. 17, non si capisce se la apposta clausola in grassetto («a pena di esclusione») si riferisca o no anche alla mancata indicazione delle due voci (lett. c) e lett. d)):

« La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello…….… [riportare i riferimenti del modello] allegato al presente disciplinare di gara e [“deve”: n.d.a.] contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

b) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.

d) (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione».

Sembrerebbe (ma non è chiaro ed è questo il punto) che la sanzione espulsiva sia implicitamente riferita anche alla mancata indicazione delle due voci in questione, visto che il «prezzo» e/o il «ribasso» (e anche questa richiesta di duplice indicazione crea altri problemi …) non possono non esserci «a pena di esclusione». 

Decisivo appare però quanto affermato al paragrafo 14 in sede di disciplina del soccorso istruttorio:

«Il simbolo “” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “”evidenzia i casi di esclusione dalla gara». 

 

Tuttavia, vogliamo solo conoscere con certezza come l’ANAC la pensi, al fine di sapere, fra non molto, se dovremo o no motivare la deroga al bando-tipo. Anche se va rimarcato che una nullità, per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione, è rilevabile d’ufficio anche se contenuta del bando-tipo.

 

 

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