In nero il testo dell’ANAC, in giallo l’evidenziazione della criticità, in rosso e tra parentesi quadre la nota rapida.
«Quanto alla corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti posseduti dalle imprese in RTI, tenuto conto che il Codice non prescrive più neanche la corrispondenza tra le quote di partecipazione al RTI e le quote di esecuzione del contratto [Veramente, il «punto controverso di diritto viene (…) deferito (…) all’adunanza plenaria del consiglio di stato» (Cons. Stato, III, ordinanza 21 settembre 2017, n. 4403)] (in verità il superamento di tale previsione normativa un tempo contenuta nell’art. 37, comma 134 del d.lgs. n. 163/2006 era già avvenuto con l’abrogazione prima in parte qua e poi totalmente, nel 2014, del citato comma) il disciplinare non la prevede.
Nulla impedisce, tuttavia, alle stazioni appaltanti di prescrivere una tale corrispondenza tra partecipazione al RTI ed esecuzione [No! In attesa della “plenaria”, per l’ipotesi di raggruppamento orizzontale, si recede dall’applicare il principio di corrispondenza. Ciò comporta, per conseguenza logica, che la previsione di cui all’art. 48, comma 4, valga solo per il raggruppamento verticale.], ciò in forza del generico disposto di cui all’art. 83, comma 8 [Ma tale norma riguarda solo il possesso di minimi di qualificazione e non aggiunge nulla alla questione.] dell’attuale Codice, secondo cui “per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”» (ANAC, «nota illustrativa», paragrafo n. 10).
SERVIZI E FORNITURE: LA DISCIPLINA DELLA GARA D’APPALTO E I BANDI-TIPO DELL’ANAC N. 1 E N. 2
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Anche per chi è alle “prime armi”, in quanto si deve comunque riprendere tutto da capo. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su richiesta.



